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PRIMI ARTICOLI DELLO STATUTO IMPROVVIRUS
Art. 1 Ai sensi della Legge 16 dicembre 1991 N.398, è costituita l'Associazione denominata "IMPROVVIRUS - Associazione cu1tura1e e di spettacolo" con sede a Pedavena (BL) in Via A. Crico, 47, e durata illimitata. L'Associazione ha per fini la promozione e la diffusione delle arti, della cultura e dello spettacolo, con particolare riguardo al teatro di strada. Si prefigge di offrire in tali ambiti occasioni di crescita socio-culturale ed artistica a tutti i propri soci. Art. 2 L'Associazione promuove ed organizza senza alcuna finalità lucrativa manifestazioni culturali e di spettacolo a carattere teatrale, musicale, o cinematografico, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi; promuove ed organizza corsi di formazione ed aggiornamento tecnico-professionale in ambito teatra1e musica1e, artistico e dello spettacolo, con particolare riguardo al mimo, la recitazione e la clownerie, l'improvvisazione musicale, nonché in tutte le discipline legate al movimento corporeo (danza, acrobatica, giocoleria) e alle arti circensi. <br>L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria. ed audiovisuale, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione. Art. 3 L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. <br>L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ad utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. <br>L'Associazione ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917. Art. 4 L'Associazione potrà in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali. Art. 5 [...] L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali secondo le competenze statutarie ed ha un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. I soci maggiorenni avranno eguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci ordinari potranno essere eletti nelle cariche sociali senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Potranno essere soci dell'Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, mediante l'istituto dell'affiliazione, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. Il numero dei soci è illimitato. E' esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse. Art. 11 L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubb1ici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni. Art. 12 L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all'assemblea, esprimono unicamente parere consultivo... |